Art. 2.
(Definizione dell'obesità grave).

      1. È considerato obeso grave il soggetto il cui indice di massa corporea (BMI) supera il valore di 40 ovvero il cui BMI supera di oltre il 60 per cento il cinquantesimo centile per età e per sesso, nel caso di soggetti di età inferiore a diciotto anni.
      2. La diagnosi di obesità grave deve essere effettuata da una struttura pubblica rivolta alla diagnosi e alla cura dell'obesità nell'adulto e nell'età pediatrica, o da analoga struttura privata, purché convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e dal medesimo riconosciuta.